Capodanno: divertiamoci in sicurezza

Bottiillegali1Ho firmato in mattinata la delibera che regolamenta i festeggiamenti in occasione delle feste di Capodanno, in particolare per quello che riguarda gli scoppi di petardi e simili, affinché tutti quanti possiamo passare una serata che sia solo di festa, senza pericoli o disagi.

Penso al rumore, che può creare panico tra gli animali d’affezione, ma penso anche allo scoppio di petardi e ordigni simili sul cui funzionamento non possiamo mai essere troppo sicuri, sia per la scarsa manualità nel maneggiarli, sia per la dubbia provenienza di qualcuno di questi prodotti, sia per l’utilizzo di vere e proprie armi da fuoco che in occasione come queste vengono usate in maniera inappropriata.

Perché nessuno si faccia male ho quindi disposto, tra l’altro, che dalle ore 12,00 del 24 dicembre 2014 alle ore 7,00 del 7 gennaio 2015 è VIETATO far scoppiare petardi e simili sia nei luoghi pubblici che nei luoghi privati (di seguito il testo integrale della Delibera con il dettaglio dei divieti e dei permessi).

Con la Delibera firmata le regole esistono ma significano poco se poi vengono ignorate. Chiedo quindi la collaborazione di tutta la cittadinanza affinché la notte di Capodanno possa essere una festa per tutti. Una festa sicura, una festa vera.

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IL TESTO DELLA DELIBERA

Rilevato:
– che nell’approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il Comune di Valsamoggia è per consuetudine teatro, in tutte le località, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
– che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d’affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano ;
– che tale forza di fuoco può essere aggravata dall’utilizzo anche di ordigni illegali e dall’uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato:
– che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso della città, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, sono fortemente impegnate ad assicurare l’assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;
– che ciò può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso, e ai feriti per altre cause che vi accedono ;

Ritenuto opportuno che, tale pratica, già vietata su tutto il territorio e durante tutto l’anno per motivi di sicurezza e di contenimento dei rumori, ai sensi dell’art 10, del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, e fatta oggetto di particolare vigilanza nel periodo tra Natale e Capodanno, compresa la notte di Capodanno, allo scopo di prevenire danni all’incolumità pubblica;

Ritenuto, altresì, opportuno:
– a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l’incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco ;
– in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell’ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell’uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
– adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinchè la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d’uso e delle norme di sicurezza, dell’incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati ;

Richiamati:
– l’art. 10, comma 2) lettera p), del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale che dispone il divieto di “far esplodere giochi pirici; da tale disposizione sono da escludere gli spettacoli di fuochi d’artificio programmati per Festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità”;
– l’art. 45 del medesimo regolamento “Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici” che disciplina la vendita dei prodotti pirotecnici e vieta, altresì, “è tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, mortaretti e altri simili dispositivi in tutte le vie , piazze ed aree pubbliche, […]”;

Visti:
– l’art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall’art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
– il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell’Interno che, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art.54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcol;
– il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, art. 7 e allegata “Tabella sanzioni amministrative” ,che in caso di violazioni alle disposizioni previste dalle medesimo regolamento, fissa l’applicazione del pagamento in misura pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, con l’importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 100.00;

Dato atto:
– che in base a quanto previsto dall’art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l’Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
– che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art 57 del TULPS;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

DISPONE IL DIVIETO

A) dalle ore 12,00 del 24 dicembre 2014 alle ore 7,00 del 7 gennaio 2015 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:
1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
3. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs n. 58/2010, (con particolare riferimento all’art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

– che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 300,00 nel caso di violazione dell’art. 10 comma 2) lett. P) e da € 50,00 a € 500,00 nel caso di violazione all’art. 45 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge;
– che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Del presente provvedimento è data comunicazione :
– Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell’art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
– Alla Questura di Bologna;
– al Comando Provinciale dei Carabinieri;
– al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
– al Comando della Polizia Municipale.

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